COVID-19, CHIARIMENTO n. 42 ALLE ORDINANZE n. 82 e n. 84


COVID-19, CHIARIMENTO n. 42 ALLE ORDINANZE n. 82 e n. 84

29/10/2020 - Chiarimento n. 42 del 29 ottobre 2020 relativo alle Ordinanze n. 82/2020 e n. 84/2020

Con riferimento alle Ordinanze n. 82 del 20 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale- . Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)) e n. 84 del 25 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti il Comune di Orta d'Atella (CE) e il centro Urbano del comune di Marcianise(CE).) e ad ulteriore esplicazione dei chiarimenti già forniti in risposta a singoli quesiti posti (e ai quali si è fornito riscontro diretto), si precisa quanto segue:

1. Le attività sospese, di cui al punto 4. lett d) dell’ordinanza n. 82/2020 e punto 1. lett d) dell’ordinanza n. 84/2020, sono esclusivamente “le attività commerciali ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020”. Gli operatori e gli addetti a tali attività (con esclusione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 10 aprile 2020 citato) non possono allontanarsi dal centro urbano di appartenenza per prestare attività lavorativa.

2. Agli operatori e agli addetti delle attività produttive nonché agli esercenti libere professioni non è vietato il transito, da e verso le zone oggetto delle prescrizioni, purché nei limiti strettamente necessari all’esercizio di attività volte ad assicurare la continuità della filiera produttiva ovvero, nel caso di attività professionali, per adempimenti e/o scadenze urgenti ed indifferibili.

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Chiarimento n. 42 del 29/10/2020