Autorizzazione Paesaggistica semplificata


Autorizzazione Paesaggistica semplificata

13/04/2017 - Il 06 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto del  Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, che definisce gli interventi per cui l’Autorizzazione paesaggistica non è richiesta e i casi in cui è sufficiente un procedimento semplificato.

Il nuovo d.P.R. n 31/2017, infatti, ricomprende ben n. 31 specifiche attività edilizie libere dal nulla-osta paesaggistico, nonché n. 42 classificate di lieve entità con iter semplificato e velocizza l’iter procedurale per mezzo dei modelli unificati sia per la presentazione delle istanze, nonché per le Relazioni paesaggistiche.

A seconda dell’intervento proposto in area paesaggisticamente vincolata, ai sensi del d.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii., sarà pertanto possibile ricorrere, con il nuovo d.P.R. n. 31/2017, a due diverse procedure:

  1. intervento libero (Allegato A): senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (ove occorre);
  2. autorizzazione paesaggistica semplificata (Allegato B) con modelli unificati di istanza (Allegato C) e di Relazione paesaggistica (Allegato D), con iter procedurale da concludersi entro il termine massimo di 60 giorni;

Ovviamente, per tutti gli altri interventi è prevista la procedura di autorizzazione paesaggistica ordinaria  - art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 - che dispone di un iter più lungo, fino ad un massimo di 120 giorni.