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COVID-19, ORDINANZA n. 91: DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

COVID-19, ORDINANZA n. 91: DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

21/11/2020 – Il Presidente della Regione Campania ha firmato l’Ordinanza n. 91 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la diffusione del contagio da COVID-19.

Nello specifico l’ordinanza prevede:

1. con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 3 dicembre 2020, salva proroga e fatta salva ogni modifica in conseguenza di eventuali ulteriori provvedimenti adottati in relazione all’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1.1. per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma), è consentita la rimodulazione, anche con la riduzione sino al 40%, dei programmi ordinari di servizio, sulla base delle effettive esigenze ed assicurando i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Resta consentito un coefficiente di riempimento sui mezzi non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti. I servizi così modulati sono comunicati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della Direzione Generale Mobilità e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico connesse anche al perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi. È fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso;

1.2. per i servizi di TPL marittimo con le isole del Golfo di Napoli, tenuto conto della peculiarità dei collegamenti e della necessità di garantire la continuità territoriale alle comunità isolane per motivi di salute, lavoro e di approvvigionamento dei beni di prima necessità, è confermata la programmazione dei servizi minimi oggetto dei contratti di servizio in essere. Resta salvo l’obbligo di osservanza delle disposizioni di cui all’art.1, comma 1, lett.mm) del DPCM 3 novembre 2020. E’ demandata alla Direzione Generale Mobilità l’attività di monitoraggio sulla programmazione dei servizi attualmente garantiti, in raccordo con gli Enti locali interessati, anche al fine di eventuali rimodulazioni per efficientare i servizi medesimi nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi. Le Aziende di servizi di trasporto marittimo autorizzati sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione Generale Mobilità e all’Autorità marittima competente le rimodulazioni dei programmi di servizi proposti, al fine di consentire una complessiva valutazione della rete dei servizi marittimi e verificare la eventuale necessità di misure o provvedimenti per la riduzione dei rischi di contagio.

2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020 e delle disposizioni regionali vigenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione delle sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Scarica l’ordinanza:

Ordinanza n. 91 del 21/11/2020